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Note interpretative sui lavori in quota (Edilizia con Funi)

Di seguito si riporta di seguito due interventi sul tema:

1-) Il primo riporta integralmente la nota dell’associazione ANFOS Servizi – gli esperti della Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro:
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:
1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi. Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.

 

2-) Questo parere, n. 6/2019, della Commissione Interpelli per il Testo Unico del Lavoro, è stato pubblicato recentemente.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”.
Il richiedente afferma che “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.
Al riguardo, premesso che:
– l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”;
– l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obbligo di uso”, stabilisce che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
– l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
– l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

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