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Ecobonus: le novità 2020, quesiti e casi risolti

Pensate di sapere già tutto sull’Ecobonus? È stato confermato con aliquote al 50 e 65 per cento a seconda dei lavori, le detrazioni saranno più elevate per gli interventi in condominio ed è sempre ammessa la cessione del credito.

Previsto anche lo sconto in fattura ma solo per i lavori condominiali di importo superiore ai 200 mila euro relativi a interventi di ristrutturazione importante di primo livello.

Restano però alcuni “piccoli” grattacapi pratici.

>> Rientra nell’ambito della sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento per la quale è previsto l’Ecobonus, la sola sostituzione dei radiatori o è sempre richiesto l’intervento anche sulla caldaia?

L’intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore. In sostanza non è possibile usufruire dell’Ecobonus solo per la sostituzione dei radiatori e, per estensione, per qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, come ad esempio i pavimenti radianti. Per accedere all’agevolazione tali interventi devono essere realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di produzione, in questo caso, della caldaia.

>> Sempre sul fronte degli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale la sostituzione di un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente può accedere alla detrazione?

Sì perché non costituisce un’integrazione all’impianto già esistente, in quanto ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore.

 

>> Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto. Posso fruire delle detrazioni per il risparmio energetico se installo una caldaia a condensazione?

La detrazione del 65 per cento spetta per la sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente. L’impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, deve essere tra quelli indicati nel punto 14 dell’allegato A al d.lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e quindi essere: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici solo quando la somma delle potenze nominali del focolare risulta uguale o maggiore di 15 kW.

>> In caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento (da autonomo a centralizzato) su una parte del fabbricato, si può usufruire delle detrazioni per l’intero edificio? 

No. In caso di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 65 per cento non spetta per l’intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa riferibile alle unità nelle quali tale impianto era presente, attraverso una ripartizione dell’importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse.

 

>> Le spese di sostituzione degli infissi con componenti vetrati posti su un balcone possono beneficiare della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico?

La sostituzione degli infissi con componenti vetrati della veranda preesistente beneficia della detrazione a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti nell’allegato b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il risparmio energetico conseguito deve essere attestato dalla certificazione del produttore.

>> È possibile avere la detrazione del 65 per cento per la trasformazione di un sottotetto non riscaldato in una mansarda abitabile?

Se il sottotetto non è riscaldato, è possibile avere la detrazione solo per la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la riduzione della dispersione di calore verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Inoltre non si può avere la detrazione per l’installazione dell’impianto di riscaldamento perché il sottotetto ne è sprovvisto e quindi non c’è sostituzione.

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