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Appalti e subappalti, le novità dal Decreto fiscale

Ora che il testo della Manovra fiscale è definitivo, facciamo il punto sul regime delle ritenute e compensazioni fiscali

 

L’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera è alla base delle modifiche apportate all’ultima versione del testo del Decreto fiscale 2020 (che trovi qui: Legge di bilancio 2020, ecco tutti i bonus fiscali).

La novità in esame, è stata apportata al regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti, e prevede che le aziende committenti affidatarie del compimento di un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, siano obbligate a chiedere all’impresa appaltatrice (o affidataria e subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati.

Riassumiamo meglio questo tema sulla base del testo definitivo del Decreto!

La prima versione del Decreto prevedeva che fosse il committente a dover chiedere direttamente di versare le ritenute, ma già nel passaggio alla Camera, la norma era stata modificata.

Il testo definitivo stabilisce invece che chi affida la realizzazione di un’opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200 mila euro, è obbligato a chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che devono rilasciarla, una copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Leggi anche: Bonus Facciate nella Legge di Bilancio 2020: tutti i dettagli

Le possibilità a questo punto sono due:
– il committente non riceve risposta o scopre che i versamenti sono stati omessi o sono insufficienti. In questo caso dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa;
– il committente non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute. Oppure, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni utili alla verifica dell’esecuzione del versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio. Se inferiore invece, dell’importo relativo alle ritenute non versate, e in questo caso il committente è sanzionabile.

Il testo della Manovra 2020 è passato al Senato e ora passerà alla Camera “blindato” e senza modifiche per la pubblicazione in Gazzetta a fine mese.
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